È una polizza che include una copertura di:
La polizza può essere acquistata solo attraverso il portale difesaimmobiliare.it, seguendo la procedura di acquisto on-line
Contraente: è il conduttore/inquilino
Assicurato e beneficiario: è il locatore/proprietario dell’immobile concesso in locazione
Coobbligato coabitante: è la persona maggiorenne che abiterà l’immobile concesso in locazione oltre al contraente inquilino. Sono quindi coobbligati coabitanti sia gli eventuali altri conduttori (oltre al contraente/conduttore) che tutti i conviventi maggiorenni (anche se non sono conduttori nel contratto di locazione).
Coobbligato non coabitante: la persona fisica maggiorenne, cittadino italiano e di età non superiore a 78 anni, che si rende disponibile a presentarsi come garante verso la Compagnia di assicurazioni, nell’interesse dell’inquilino/contraente
Le garanzie vengono prestate al locatore/assicurato esclusivamente nei casi di morosità’del conduttore:
Nel caso venga attivata la procedura di sfratto per morosità, la compagnia indennizza al locatore i canoni e gli oneri accessori, nel limite massimo di 12 mensilità ed entro il massimale scelto tra quelli disponibili:
il limite di indennizzo deve intendersi quale massima esposizione complessiva della compagnia per l’intera durata dell’assicurazione.
La polizza difesaffitto può essere stipulata solo per immobili ad uso abitazione.
L’assicurazione ha durata pari al contratto di locazione con un massimo di 4 anni, senza tacito rinnovo.
Non è possibile, la durata massima è di 4 anni.
La polizza è’ abbinabile esclusivamente alla stipula di un nuovo contratto di locazione o in occasione del rinnovo dello stesso.
Sì, è previsto il rimborso del premio pagato e non goduto, in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione
L’avvocato per la fase giudiziale lo sceglie il locatore/assicurato, come legale di propria fiducia. La parcella del legale verrà’ rimborsata dalla compagnia.
La polizza viene pagata dal conduttore/inquilino, che fornisce una garanzia a favore del locatore
Una volta pagato l’indennizzo relativo alla garanzia tutela morosità la compagnia può agire nei confronti dell’inquilino/debitore al fine di recuperare quanto ha versato all’assicurato/locatore in conto canoni/oneri accessori (azione di rivalsa).
L'assicurazione è operante per morosità’ insorte trascorsi centoventi (120) giorni dal giorno di decorrenza indicato in polizza.
Se l’inquilino/debitore estingue il suo debito per canoni di locazione/oneri accessori e per spese legali, la polizza rimane in vigore e può eventualmente garantire per una nuova successiva morosità
È una polizza costituita da 2 garanzie assicurative: CAUZIONI e TUTELA LEGALE, che consente di tutelare il “promittente acquirente” che si è impegnato a comprare dal “promittente venditore” un immobile entro una determinata data, per l’ipotesi di mancata stipula del rogito nei termini pattuiti nella “promessa di acquisto”, per un fatto imputabile al ”promittente venditore”, a garanzia dell’obbligo di quest’ultimo di restituzione del valore capitale della caparra effettivamente versata ed a garanzia delle spese legali necessarie per sostenere le controversie dirette all’ottenimento della parte di caparra non corrisposta dalla garanzia Cauzioni.
La polizza può essere acquistata solo attraverso il portale difesaimmobiliare.it, seguendo la procedura di acquisto on-line.
Per l’ipotesi di mancata stipula del rogito, nei termini pattuiti nella promessa di acquisto, per fatto imputabile al promittente venditore, l’assicuratore si obbliga a corrispondere il valore capitale della caparra effettivamente versata dal promittente acquirente al promittente venditore.
L’Assicurazione viene prestata nei limiti del massimale di € 20.000,00 per la perdita patrimoniale subita dall’Assicurato in caso di mancata o parziale restituzione, da parte del Promittente Venditore, della Caparra effettivamente versata entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione della Promessa di Acquisto.
L’Indennizzo viene corrisposto dall’Assicuratore previa applicazione:
1. di una detrazione pari alle somme che l’Assicurato ha già recuperato dal promittente venditore o da terzi a titolo di restituzione della caparra;
2. di uno scoperto, che resta a carico dell’Assicurato, pari al 10% dell’importo, da computarsi al netto della detrazione di cui al punto 1).
La garanzia del settore tutela legale vale per sostenere le controversie contrattuali legate al mancato rispetto della promessa di vendita e dirette esclusivamente all’ottenimento della parte di caparra dovuta dal promittente venditore al promittente acquirente ai sensi degli artt. 1385 e 1386 del codice civile e non corrisposta dalla garanzia del settore cauzioni. Il massimale di tutela legale è pari ad € 2.000,00
Certamente! Tutte le garanzie sono applicabili a condizioni che l’immobile sia adibito a civile abitazione, ubicato in Italia e di effettiva proprietà del promittente venditore.
No ! La garanzia non è operante se l’immobile è in stato di progettazione o costruzione o se la mancata stipula del contratto definitivo sia dovuta a difetto del certificato di agibilità
No! La garanzia non è operante se tra il promittente venditore e il promittente acquirente intercorra rapporto di: coniugio; convivenza; ascendenza; discendenza legittima, naturale o adottiva; affiliazione; affinità fino a terzo grado; società ai sensi degli artt. 2251, 2291 e 2313 del Codice Civile.
Con la garanzia Tutela Legale l’avvocato viene scelto liberamente dal promittente acquirente.
L’Assicurazione ha durata pari a 12 mesi, senza tacito rinnovo, con effetto dalle ore 24 del giorno dell’accettazione della promessa di acquisto da parte del promittente venditore.
L’Assicurazione cessa comunque, anche prima della scadenza sopra indicata, al momento della stipula del rogito.
È opportuno quindi che la Promessa di Acquisto rechi una durata non superiore a 12 mesi.
Scaduto infruttuosamente il termine fissato nella promessa di acquisto per la stipula del rogito, l’assicurato deve diffidare per iscritto il promittente venditore, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, ad adempiere ai suoi obblighi, assegnando a questi un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni. Se trascorsi questi ulteriori 30 giorni l’esito della diffida risulta infruttuoso, l’assicurato deve comunicare al promittente venditore la risoluzione della promessa di acquisto. A questo punto, l’assicurato deve darne avviso in forma scritta all’assicuratore entro 30 giorni da quando ne ha avuto la possibilità, inviando:
• copia della Promessa di Acquisto;
• copia di quietanza, sottoscritta dal Promittente Venditore, di ricezione della Caparra;
• copia della diffida ad adempiere;
• copia della comunicazione di risoluzione della Promessa di Acquisto;
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Assicuratore liquida l’Indennizzo che risulti dovuto, e provvede al pagamento dello stesso entro giorni 30 dalla data di perfezionamento dell’atto di liquidazione del danno.
Il premio è a carico dell’Agente Immobiliare.
È una polizza di responsabilità civile verso terzi , che tiene indenne l’assicurato ed il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla conduzione della casa assicurata.
La polizza può essere acquistata solo attraverso il portale difesaimmobiliare.it, seguendo la procedura di acquisto on-line.
Contraente: è il conduttore/inquilino
Beneficiario: è il locatore/proprietario dell’immobile concesso in locazione per la garanzia rischio locativo, in quanto terzo danneggiato.
Sono i terzi danneggiati per responsabilità del contraente, per le altre coperture.
Difesacasa è una polizza di responsabilità civile studiata per la copertura dei danni da incendio alla casa assicurata, oggetto della locazione, definito rischio locativo.
La garanzia rischio locativo prevede che la compagnia , nel limite del 50% del massimale per danni a cose, indicato nella proposta di assicurazione ed in polizza, assuma a suo carico le somme (capitale, interessi e spese) che l’assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi degli art. 1588, 1589, 1611 del codice civile per tutti i danni materiali direttamente cagionati da incendio, esplosione, implosione e scoppio.
La responsabilità verso il proprietario della casa assicurata è operante anche per i danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, implosione e scoppio all’arredamento della stessa, qualora appartenga al proprietario della casa tenuta in locazione dall’assicurato.
Tale garanzia opera esclusivamente nel caso in cui l’abitazione assicurata costituisca la prima casa dell’assicurato. È compresa in garanzia anche la responsabilità civile verso terzi del Conduttore/Inquilino, nei seguenti casi:
La polizza difesacasa può essere stipulata solo per immobili ad uso di civile abitazione.
L’assicurazione ha durata pari al contratto di locazione con minimo di mesi 12 e un massimo di mesi 48, senza tacito rinnovo.
Difesacasa è abbinabile alla stipula di un contratto di locazione o in occasione del rinnovo dello stesso.
Sì, è previsto il rimborso del premio pagato e non goduto, in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione.
La polizza viene pagata dal contraente/inquilino, che fornisce una garanzia gradita al locatore aggiuntiva e complementare rispetto alla polizza difesaffitto.
Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico pagato anticipatamente per tutta la durata del contratto, che varia al variare della durata della polizza e del massimale unico scelto dal contraente.
Non è prevista alcuna valutazione preventiva.
L'assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno del perfezionamento fino alla prima scadenza stabilita in polizza.
È prevista la possibilità di scelta fra tre massimali unici
E’ una polizza di Responsabilità Civile verso terzi, che tiene indenne l’Assicurato ed il suo Nucleo Familiare, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un Fatto Accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla conduzione e dalla proprietà o affitto della Casa Assicurata e la garanzia RC Famiglia, in relazione ai fatti della vita privata.
LA POLIZZA PUO’ ESSERE ACQUISTATA SOLO ATTRAVERSO IL PORTALE DIFESAIMMOBILIARE, SEGUENDO LA PROCEDURA DI ACQUISTO ON-LINE.
CONTRAENTE/ASSICURATO: CHIUNQUE
Il Contratto di Assicurazione prevede due distinte garanzie:
la copertura RC ABITAZIONE – che copre i danni cagionati a terzi, dall’Assicurato o dalle persone appartenenti al relativo Nucleo Familiare, derivanti dalla conduzione e dai rischi della proprietà del Fabbricato indicato in Polizza adibito a Prima o Seconda Casa dell’Assicurato;
la copertura RC FAMIGLIA -- che copre i danni cagionati a terzi dall’Assicurato o dalle persone appartenenti al relativo Nucleo Familiare, oltreché dalle persone di cui i suddetti soggetti devono rispondere nell’ambito della vita privata.
LA POLIZZA DIFESACASA&FAMIGLIA PUO’ ESSERE STIPULATA SOLO PER IMMOBILI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE
La durata dell’Assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di Scadenza dell’Assicurazione, è a scelta del Contraente, con un minimo di 1 anno ed un massimo di 10 anni.
L’Assicurazione cessa alla Scadenza senza tacito rinnovo.
DIFESACASA&FAMIGLIA PUO’ ESSERE STIPULATA IN QUALSIASI MOMENTO, INFATTI GARANTISCE IL CONTRAENTE ED IL SUO NUCLEO FAMILIARE PER TUTTI GLI EVENTI DELLA VITA PRIVATA CHE SI POSSONO VERIFICARE.
AD ES. IL CANE CHE MORDE e/O FA CADERE QUALCUNO
L’USO DI BICICLETTE
ATTIVITA’ DEL TEMPO LIBERO IN GENERE
In caso di durata poliennale, il contratto prevede l’applicazione di una riduzione di Premio a beneficio del Contraente quale contropartita della durata poliennale dell’Assicurazione.
Non è prevista per il Contraente la facoltà di Recesso anticipato (poiché il rischio Vita Privata persiste anche in caso di cessazione della locazione), tuttavia, per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'Anno Assicurativo nel corso del quale la facoltà di Recesso è stata esercitata ai sensi dell’articolo 1899 del Codice Civile. Ovviamente in caso di risoluzione del contratto di locazione si emetterà un appendice di trasferimento del rischio sulla nuova abitazione nella quale andrà a vivere l’inquilino assicurato.
LA POLIZZA VIENE PAGATA DAL CONTRAENTE/ASSICURATO A SUA TUTELA
Il contratto prevede la corresponsione di un Premio unico pagato anticipatamente per tutta la durata del contratto, che varia al variare della durata della Polizza e del Massimale unico scelto dal Contraente.
NON E’PREVISTA ALCUNA VALUTAZIONE PREVENTIVA
L'Assicurazione è operante per DALLE ORE 24 DEL GIORNO DEL PERFEZIONAMENTO FINO ALLA PRIMA SCADENZA STABILITA IN POLIZZA.
E’ prevista la possibilità di scelta fra tre Massimali unici
€ 250.000
€ 500.000
€ 1.000.000